La presente per confrontarsi rispetto alla casistica ed ai conseguenti effetti sull’ISEE della situazione dei minori in affidamento.
Normativa di riferimento
1. art. 3, comma 4, dpcm 159/2013
2. paragrafo 1.1.4. della parte 2 dell’allegato A del decreto direttoriale MLPS e MEF 363/2015
3. paragrafo 1.3 della parte 2 dell’allegato A del decreto direttoriale MLPS e MEF 363/2015
4. paragrafo 3.1 della parte 2 dell’allegato A del decreto direttoriale MLPS e MEF 363/2015
5. faq ISEE_CAF A_16 del 12/3/2015
Problematica
In particolare, l’aspetto da chiarire riguarda la completa equiparazione dei minori in affido temporaneo agli altri figli minori in relazione al conteggio o meno - qualora il genitore affidatario scelga di inserirli nel proprio nucleo familiare - degli stessi nella sezione “NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI” del QUADRO A della DSU (qui si specifica di indicare il numero di figli degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge; vedi anche punto 3 delle norme soprariportate), considerate le diverse franchigie legate al numero di figli presenti nel nucleo familiare (canone locazione, patrimonio mobiliare ed immobiliare, oltre al valore della scala di equivalenza).
La norma di cui al punto 1 sopracitato definisce le due diverse casistiche dell’affido temporaneo e di quello preadottivo ed i conseguenti effetti sull’ISEE in termini di aggregazione al nucleo familiare del/i genitore/i affidatari(o).
La norma di cui al punto 2 sopracitato, apparentemente, sembra introdurre una differenziazione rispetto all’equiparazione agli altri figli minori in quanto esplicita questa caratteristica soltanto per i minori in affidamento preadottivo (...“Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario...”).
Questa precisazione - combinata con la previsione, esplicitata nella norma di cui al punto 4 sopracitato, di un codice relativo alla relazione con il dichiarante solo per i minori in affidamento preadottivo ("MA") - ha creato dubbi rispetto alla completa parificazione dei minori in affido temporaneo agli altri figli minori, compresi quelli in affido preadottivo. Questo dubbio ha portato al quesito di cui al punto 5 sopracitato nel quale si prospettava la possibilità di codificare detti minori in affido temporaneo con la lettera "P". La risposta della faq medesima prevede, invece, la codifica "F" (figlio minore).
Questo sembra, pertanto e ancor più di quanto legato alla codifica "MA", equiparare i minori in affidamento temporaneo agli altri figli minori e, conseguentemente, prevederne il conteggio nella sezione “NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI” del QUADRO A della DSU, con la relativa attribuzione di tutte le franchigie conseguenti.
Dal momento che abbiamo riscontrato, in DSU già attestate, comportamenti diversi rispetto alla interpretazione succitata, chiedo il parere della comunità in proposito.